Fatti

Il caso riguarda la questione se il pubblico ministero avrebbe dovuto ascoltare l'imputato X. prima di effettuare un'analisi delle sostanze accompagnatrici presso la Clinica Universitaria di Friburgo in Brisgovia.

X. è stato condannato dal Tribunale Regionale di Emmental-Oberaargau per guida in stato di ebbrezza e in stato di ebbrezza qualificata, nonché per ostacolo di misure volte ad accertare l'incapacità di guida. Il Tribunale Superiore del Cantone di Berna ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza qualificata e ostacolo di misure volte ad accertare l'incapacità di guida.

X. ha presentato un ricorso in materia penale, sostenendo la violazione del suo diritto di essere ascoltato e dell'art. 184 cpv. 3 CPP, in quanto non ha avuto l'opportunità di esprimersi sull'analisi delle sostanze accompagnatrici.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che il diritto di essere ascoltato in relazione a perizie di esperti comprende in particolare il diritto di prendere conoscenza del contenuto della perizia, di esprimersi in merito e di porre domande supplementari all'esperto. L'autorità procedente deve dare alle parti l'opportunità di esprimersi sulla persona dell'esperto e di presentare le proprie richieste.

Un'eccezione a questa regola è prevista dall'art. 184 cpv. 3 seconda frase CPP per le analisi di laboratorio come la determinazione della concentrazione alcolica nel sangue o del grado di purezza di sostanze. La disposizione derogatoria riguarda le perizie standardizzate, che vengono redatte in modo ampiamente predeterminato sulla base di metodi generalmente…