Fatti

In questa sentenza si trattava della questione se, dopo la conclusione del doppio scambio di scritti e prima di un successivo procedimento istruttorio, siano ancora ammissibili ulteriori allegazioni di fatti e richieste di prova. Il ricorrente A. aveva presentato ulteriori memorie dopo il secondo scambio di scritti, ma prima del procedimento istruttorio, che il Tribunale cantonale aveva ritenuto tardive.

Il Tribunale federale doveva valutare se la giurisdizione inferiore avesse correttamente ritenuto chiuso il fascicolo dopo il secondo scambio di scritti e se, pertanto, le ulteriori memorie del ricorrente fossero ammissibili solo alle condizioni di cui all'art. 229 cpv. 1 CPC.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, secondo l'opinione prevalente della dottrina, la chiusura del fascicolo si verifica effettivamente con la conclusione del secondo scambio di scritti, indipendentemente dal fatto che segua o meno un procedimento istruttorio. Le parti avrebbero quindi fondamentalmente due opportunità per presentare senza restrizioni fatti e prove - o nell'ambito del doppio scambio di scritti o in uno scambio di scritti semplice con successivo procedimento istruttorio.

Ulteriori allegazioni…