Fatti
Il locatario X. ha concluso un contratto di locazione commerciale con il locatore Z. per dei locali a Ginevra. L'11 settembre 2012, Z. ha disdetto il contratto, affermando di voler recuperare i locali per uso personale. Il locatario ha contestato la disdetta davanti al Tribunale delle locazioni del Cantone di Ginevra, che ha dichiarato valido il recesso, accordando tuttavia una prima proroga del contratto di locazione di tre anni. Il locatario ha interposto appello, respinto dalla Camera delle locazioni della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra il 23 novembre 2015.
Il 24 dicembre 2015, il locatario ha chiesto la revisione di questa sentenza, invocando nuovi fatti sopravvenuti nel settembre e ottobre 2015, ovvero dopo che la causa era stata riservata al giudizio della Corte di giustizia il 22 dicembre 2014. La Camera delle locazioni ha dichiarato irricevibile questa richiesta di revisione, ritenendo che tali fatti non fossero rilevanti.
Il locatario ha quindi ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento della sua domanda di revisione e l'annullamento della disdetta notificatagli.
Legge
Secondo l'articolo 328 capoverso 1 lettera a del Codice di procedura civile (CPC), la revisione può essere richiesta quando una parte scopre successivamente fatti rilevanti o prove conclusive che non ha potuto invocare nel precedente procedimento, ad esclusione dei fatti e dei mezzi di prova successivi alla decisione.
Il Tribunale federale ricorda che il momento determinante per qualificare un fatto come anteriore o successivo non è esattamente quello della sentenza, ma…