Fatti
[A. AG] è una società per azioni, di cui [B.] detiene 70 delle 210 azioni nominative. [B.] ha presentato una denuncia presso il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo, chiedendo principalmente che gli organi di [A. AG] le consegnino in alternativa 70 azioni nominative o un certificato di proprietà di 70 azioni nominative sotto forma di titolo di valore.
Il Tribunale di commercio ha accolto la denuncia, in quanto ha ritenuto che gli azionisti abbiano un diritto legale alla cartolarizzazione della loro partecipazione, a meno che tale diritto non sia espressamente escluso negli statuti della società. Poiché negli statuti di [A. AG] non era contenuta alcuna esclusione di questo tipo, il Tribunale di commercio ha obbligato gli organi della società a consegnare alla denunciante le azioni o un certificato.
Contro questa sentenza, [A. AG] ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in linea di principio, gli azionisti hanno il diritto legale di far cartolarizzare i loro diritti di partecipazione. Tuttavia, per le azioni nominative, tale diritto può essere escluso negli statuti della società.
Il Tribunale federale ha motivato che, sebbene la cartolarizzazione sia la regola prevista dalla legge per le società per azioni, la cartolarizzazione della partecipazione in un titolo di valore non è un requisito…