Fatti

L'oggetto della controversia riguarda la questione se i contratti di abbonamento con il centro fitness ai sensi del punto 5 delle CG si siano prorogati di dodici mesi fino al 28 febbraio 2013, dopo che la ricorrente non aveva disdetto i contratti al più tardi tre mesi prima della scadenza originaria di dodici mesi il 28 febbraio 2012. La ricorrente ha sostenuto che la clausola di proroga sia nulla ai sensi dell'art. 8 revisionato LCC.

Il Tribunale federale doveva decidere se il nuovo art. 8 LCC, entrato in vigore il 1° luglio 2012, sia applicabile ai contratti conclusi prima di tale data.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 8 revisionato LCC non sia applicabile al contratto di diritto anteriore nel caso in questione. Sebbene la LCC non contenga disposizioni transitorie, ai sensi degli art. 1-4 Disp. fin. CC i principi del diritto transitorio devono essere rispettati.

Secondo questi principi, gli effetti giuridici di fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore di una nuova disposizione devono essere valutati in base al diritto precedente. Una retroattività del nuovo diritto è ammessa solo eccezionalmente ai sensi dell'art. 2 Disp. fin. CC, se la modifica legislativa è avvenuta per motivi di ordine pubblico e di moralità.

Nel caso di specie, la proroga automatica…