Fatti
Il presente caso riguarda un conflitto tra gli eredi di un'eredità, A.X. e B.X., che sono gli unici azionisti della società anonima D. SA. L'esecutore testamentario C. ha avviato un procedimento contro D. SA dinanzi al Tribunale civile del Cantone di Ginevra ai sensi dell'art. 731b CO, al fine di colmare le carenze nell'organizzazione della società. A.X. ha chiesto di intervenire in tale procedimento in qualità di interveniente accessorio, richiesta respinta dal tribunale cantonale.
A.X. ha quindi ricorso al Tribunale federale, che ha accolto il suo ricorso e riformato la sentenza impugnata, ammettendo la richiesta di intervento accessorio di A.X.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto richiamato le norme e la giurisprudenza relative all'azione di cui all'art. 731b CO e all'intervento degli azionisti. Quando l'assemblea generale è bloccata da una situazione di "stallo" nell'azionariato, il tribunale può persino pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione.
Successivamente, il Tribunale federale ha esaminato il caso speciale dell'azione di cui all'art. 731b CO promossa da un esecutore testamentario. Quando gli eredi in comunione ereditaria sono gli unici azionisti della società, è l'esecutore testamentario ad avere la legittimazione per condurre il processo relativo all'attivo ereditario.
Infine, il Tribunale federale ha ritenuto che ogni erede possa intervenire nel processo in qualità di interveniente accessorio indipendente, qualora abbia…