Fatti
In questo caso si trattava di un contratto d'appalto tra il consorzio A. (ricorrenti) e la società D. AG (committente) per lavori di costruzione a prezzo forfettario. Dopo il completamento dei lavori, i ricorrenti hanno fatto valere ulteriori richieste di pagamento, che hanno giustificato con modifiche unilaterali degli ordini (art. 84 norma SIA 118) e circostanze particolari (art. 58 cpv. 2 norma SIA 118).
Il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo ha respinto queste richieste, in quanto i prezzi per i lavori rivendicati dovevano essere determinati in base all'effettivo impegno ai sensi dell'art. 374 CO, poiché la norma SIA 118 sarebbe lacunosa a tale riguardo. Il Tribunale federale ha parzialmente annullato la decisione e rinviato il caso al tribunale di primo grado per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 89 della norma SIA 118 deve essere applicato per analogia se le parti non sono riuscite a concordare il prezzo supplementare per le modifiche unilaterali degli ordini. Di conseguenza, il tribunale deve determinare il prezzo supplementare, tenendo conto in linea di principio dei prezzi di mercato correnti al momento della modifica dell'ordine.
Il tribunale ha un margine di discrezionalità nella determinazione del prezzo e deve considerare tutti gli elementi di prezzo rilevanti. La determinazione del prezzo…