Fatti

La Procura di Zurigo-Sihl sta conducendo un'inchiesta penale contro X. per reati di droga qualificati, furti ripetuti e altri presunti reati. X. è stato arrestato il 23 gennaio 2007 e posto in custodia cautelare. Dopo essere stato scarcerato il 23 marzo 2007, è stato nuovamente incarcerato il 18 giugno 2007. Dal 2 settembre 2008 si trova in esecuzione anticipata della pena.

X. ha presentato reclamo contro il rigetto della sua richiesta di scarcerazione da parte del giudice della custodia cautelare del Tribunale distrettuale di Zurigo. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la sua immediata scarcerazione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha affermato che secondo il diritto processuale penale di Zurigo, la prosecuzione dell'esecuzione anticipata della pena è ammissibile solo se l'imputato è fortemente sospettato di un crimine o di un delitto e vi sono indizi concreti di un particolare motivo di custodia.

Il Tribunale federale ha esaminato se fossero soddisfatte le condizioni per il motivo di custodia del rischio di recidiva. A tal fine, ha tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 369 cpv. 7 CP, le condanne precedenti cancellate dal casellario giudiziale non devono in linea di principio essere prese in considerazione nell'esame del motivo di custodia. Tuttavia, il giudice della custodia cautelare poteva…