Fatti
Il 14 luglio 2011, il cittadino macedone X. è stato controllato dalla polizia a causa del sospetto di consumo di droga. X. è stato quindi arrestato e presentato al pubblico ministero di Basilea-Campagna il 16 luglio 2011. Il pubblico ministero ha chiesto al tribunale delle misure coercitive del Cantone di Basilea-Campagna l'ordine di custodia cautelare per X. per la durata di tre mesi.
Il 18 luglio 2011, il tribunale delle misure coercitive ha respinto la richiesta del pubblico ministero e ha ordinato l'immediata scarcerazione di X. Il pubblico ministero, che non aveva partecipato all'udienza, è venuto a conoscenza della decisione del tribunale delle misure coercitive solo alle 14:21 e ha quindi presentato ricorso presso il tribunale cantonale di Basilea-Campagna il 19 luglio 2011.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il pubblico ministero ha in linea di principio il diritto di impugnare una decisione del tribunale delle misure coercitive presso l'istanza di ricorso. Tuttavia, per impedire la scarcerazione dell'imputato fino alla decisione dell'istanza di ricorso, il pubblico ministero deve annunciare immediatamente il suo ricorso dopo aver preso conoscenza della decisione di scarcerazione e presentarlo per iscritto entro tre ore.
Il procedimento delle autorità cantonali non era conforme a tali requisiti. Il tribunale delle misure…