Fatti
Il caso riguarda la modifica del nome della figlia B.A., i cui genitori A.A. e C.A. sono divorziati e alla madre C.D. è stato attribuito l'esclusivo diritto di custodia. Poco dopo la nascita di B.A. nel 2001, la madre ha ripreso il suo cognome da nubile D. Nel 2002, la madre ha richiesto la modifica del cognome della figlia da "A." a "D.", richiesta tuttavia respinta. Nel 2013, il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza del Cantone di Turgovia ha infine autorizzato la modifica del nome. Contro questa decisione, il padre A.A. ha presentato ricorso, respinto dal Tribunale amministrativo e infine anche dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il diritto al nome o alla sua modifica rientra tra i diritti (relativamente) strettamente personali, motivo per cui i minorenni capaci di discernimento possono esercitare autonomamente questo diritto. Nel caso in esame, la dodicenne B. è stata ritenuta capace di discernimento, quindi ha potuto decidere personalmente sulla modifica del nome.
In linea di principio, il nome civile di una persona è immutabile. Tuttavia, la legge prevede la possibilità di modificare il nome in determinate situazioni di diritto di famiglia, se sussistono "motivi degni di considerazione". I requisiti per questo sono stati semplificati con la revisione dell'art. 30 cpv. 1 CC nel 2013. Ora è sufficiente dimostrare l'esigenza di far corrispondere il nome del figlio a quello del titolare della potestà genitoriale.
Nel caso in esame, il…