Fatti
In questo caso, [A.], un cittadino algerino senza domicilio conosciuto, è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale di polizia del Cantone di Ginevra di furto, messa in pericolo della vita altrui e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. È stato condannato a una pena detentiva di due anni con la sospensione condizionale per un periodo di tre anni e gli è stata comminata un'ordinanza di espulsione per una durata di cinque anni. Il Tribunale di polizia ha mantenuto [A.] in detenzione per motivi di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione di tale espulsione. [A.] ha presentato ricorso contro questa decisione di mantenimento in detenzione.Legge
Il Tribunale federale ha dapprima esaminato la base legale del mantenimento in detenzione per motivi di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione dell'espulsione. Ha ritenuto che gli artt. 220 cpv. 2 e 231 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale (CPP) forniscano una base legale sufficiente, in quanto l'espulsione è una misura di natura penale ai sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b del Codice penale (CP).
Il Tribunale ha successivamente esaminato la questione della competenza delle autorità. Ha ritenuto che il Tribunale di polizia fosse competente a ordinare il mantenimento in detenzione per motivi di sicurezza, nella misura in cui il procedimento penale non fosse ancora concluso. Ciò non impedisce tuttavia alle autorità amministrative di intervenire in una fase precedente, sulla base dell'art. 76 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri (LStr).
Infine, il Tribunale ha analizzato il rispetto del…