Fatti

In una controversia pendente dinanzi al Tribunale delle Vertenze Professionali del Cantone di Ginevra, la convenuta X. Sàrl ha chiesto la ricusazione del giudice A. a causa di relazioni d'affari tra il coniuge di tale giudice e il consulente della ricorrente. Il Presidente del Gruppo I del Tribunale delle Vertenze Professionali e, su ricorso della convenuta, la Camera delle Vertenze Professionali della Corte di Giustizia hanno respinto tale richiesta.

La convenuta ha presentato una seconda richiesta di ricusazione del giudice A. Il Presidente del Gruppo I ha dichiarato tale richiesta irricevibile in quanto tardiva e ripetitiva. Di conseguenza di un procedimento ritenuto temerario e dilatorio, il Presidente ha inflitto alla convenuta un'ammenda disciplinare di 1'000 franchi.

La Camera delle Vertenze Professionali della Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso della convenuta e lo ha dichiarato irricevibile in quanto il termine di ricorso di dieci giorni previsto dall'art. 321 cpv. 2 CPC non era stato rispettato.

La convenuta ha fatto ricorso al Tribunale Federale per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia, la ricusazione del giudice A. e il rinvio della causa alla Corte per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale Federale ha dapprima esaminato il termine di ricorso applicabile alla decisione sulla richiesta di ricusazione. Secondo la maggioranza della dottrina, tale decisione è una "altra decisione" ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC, e non un'ordinanza istruttoria. Il ricorso è quindi soggetto al termine ordinario di 30 giorni di cui all'art. 321 cpv. 1 CPC, a meno che la procedura non sia sommaria, nel qual caso il termine è ridotto a 10 giorni in virtù dell'art. 321 cpv. 2 CPC.

Il Tribunale Federale ha ritenuto che la procedura sommaria fosse applicabile alla richiesta di ricusazione, in quanto questa deve essere risolta…