Fatti

La controversia riguarda il metodo di calcolo dell'indicizzazione del canone di locazione in caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione contenente una clausola di indicizzazione.

Nel 2004, la locatrice ha affittato un appartamento ai locatari per una durata iniziale di 5 anni, con una clausola di rinnovo tacito per periodi di 5 anni. Il contratto prevedeva l'indicizzazione del canone di locazione in base all'evoluzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

In occasione del rinnovo tacito del contratto di locazione nel 2009, la locatrice ha notificato un aumento del canone di locazione basato sull'evoluzione dell'indice tra il 2007 e il 2009. I locatari si sono opposti a questo aumento, ritenendo che dovesse essere calcolato a partire dall'indice di febbraio 2009, data del rinnovo tacito.

Le autorità cantonali hanno dato ragione alla locatrice, ritenendo che l'indicizzazione dovesse essere calcolata a partire dall'ultimo fissaggio del canone di locazione, senza tener conto del rinnovo tacito.

I locatari hanno fatto ricorso al Tribunale federale, che ha respinto il loro ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che quando un contratto di locazione con clausola di indicizzazione si rinnova tacitamente per una durata di 5 anni, la prossima indicizzazione deve essere calcolata facendo riferimento all'indice noto al momento dell'ultimo fissaggio del canone di locazione, senza tener conto del rinnovo tacito.

Infatti, il rinnovo tacito segna la continuità del rapporto contrattuale piuttosto che una rottura. Le parti hanno espressamente concordato l'indicizzazione al momento della…