Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal tribunale penale del Cantone di Basilea Campagna il 16 aprile 2015 per vari reati. Gli è stata inflitta una pena detentiva di due anni, una multa e gli è stata ordinata una misura terapeutica stazionaria per giovani adulti. Il tribunale cantonale ha confermato la sentenza in appello.
X. ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo una riduzione delle spese processuali a lui addebitate a causa della violazione del principio di celerità. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha constatato che in questo caso il principio di celerità è stato violato, in quanto sono trascorsi quasi quattro anni tra l'arresto di X. l'8 luglio 2010 e il rinvio a giudizio il 19 maggio 2014. La giurisdizione inferiore aveva già ridotto la pena detentiva di X. di sei mesi per tenere conto di questa violazione.
Il Tribunale federale ha spiegato che le conseguenze di una violazione del principio di celerità sono solitamente una riduzione della pena, una rinuncia alla pena o, in casi estremi, la sospensione del procedimento. Una riduzione delle spese processuali è presa in considerazione solo se il procedimento viene sospeso. Poiché in questo caso è stata applicata solo una riduzione della pena, non c'era…