Fatti

[A.A.] e [B.A.] sono proprietari di un terreno a [U.] con una superficie di 1'202 m2, su cui è costruita una casa unifamiliare, un garage e un carport. Il terreno è stato valutato il 16 settembre 2020 con un valore locativo di Fr. 25'920.- e un valore di mercato di Fr. 1'400'000.-. Dopo una suddivisione di 802 m2, il terreno ridotto è stato nuovamente valutato il 1° settembre 2021, con il valore locativo invariato, ma il valore di mercato fissato a Fr. 1'250'000.-. Contro questa nuova valutazione, i ricorrenti hanno presentato ricorso, respinto dall'Ufficio delle imposte, dalla Commissione di ricorso amministrativo e dal Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso dei ricorrenti contro la decisione del Tribunale amministrativo. Ritiene legittima la fissazione del valore di mercato a Fr. 1'250'000.-:

- Calcolo del valore nuovo e del valore attuale della casa: L'istanza precedente ha correttamente determinato il valore nuovo della casa di Fr. 660'000.- e un deprezzamento del 34%. I ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'arbitrarietà della fissazione del valore attuale di Fr. 435'000.-.

- Determinazione del valore del terreno: Il valore del terreno fissato dall'istanza precedente a Fr. 750/m2 ovvero in totale Fr. 901'000.- non è arbitrario, in quanto nettamente…