Fatti
[A.A.] e [B.A.] sono proprietari di un terreno a [U.] con una superficie di 1'202 m2, su cui è costruita una casa unifamiliare, un garage e un carport. Il terreno è stato valutato il 16 settembre 2020 con un valore locativo di Fr. 25'920.- e un valore di mercato di Fr. 1'400'000.-. Dopo una suddivisione di 802 m2, il terreno ridotto è stato nuovamente valutato il 1° settembre 2021, con il valore locativo invariato, ma il valore di mercato fissato a Fr. 1'250'000.-. Contro questa nuova valutazione, i ricorrenti hanno presentato ricorso, respinto dall'Ufficio delle imposte, dalla Commissione di ricorso amministrativo e dal Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso dei ricorrenti contro la decisione del Tribunale amministrativo. Ritiene legittima la fissazione del valore di mercato a Fr. 1'250'000.-:- Calcolo del valore nuovo e del valore attuale della casa: L'istanza precedente ha correttamente determinato il valore nuovo della casa di Fr. 660'000.- e un deprezzamento del 34%. I ricorrenti non hanno potuto dimostrare l'arbitrarietà della fissazione del valore attuale di Fr. 435'000.-.
- Determinazione del valore del terreno: Il valore del terreno fissato dall'istanza precedente a Fr. 750/m2 ovvero in totale Fr. 901'000.- non è arbitrario, in quanto nettamente…