Fatti
Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo a una pena detentiva di nove anni e mezzo per violazione e più violazioni qualificate della Legge sugli stupefacenti, nonché per atti preparatori punibili di rapina. Egli ha presentato un ricorso penale contro questa sentenza. Il Tribunale federale annulla parzialmente la sentenza del tribunale superiore e rinvia il caso a quest'ultimo per una nuova decisione sulla commisurazione della pena. Per il resto, il ricorso è respinto. Sebbene l'istanza inferiore abbia definito la durata del procedimento come "eccessivamente lunga" e abbia concesso al ricorrente una riduzione della pena di cinque mesi, essa non ha constatato una violazione dell'obbligo di celerità ai sensi dell'art. 5 CPP, né ha esaminato il motivo di attenuazione della pena di cui all'art. 48 lett. e CP. Pertanto, ha violato il suo obbligo di motivazione. Il Tribunale federale rinvia il caso all'istanza inferiore per integrare la motivazione sulla commisurazione della pena.Legge
Per quanto riguarda la condanna per atti preparatori punibili di…