Fatti
- La società [B. SA] è una banca attiva nel trading online, in particolare sul mercato dei cambi (Forex). Il 3 settembre 2014, il cliente [A.] ha aperto un conto di trading presso questa banca ed ha effettuato operazioni sulla coppia di valute EUR/CHF. - Il 15 gennaio 2015, la Banca nazionale svizzera ha annunciato l'abbandono del tasso minimo del franco svizzero, il che ha comportato un forte apprezzamento del franco e una "illiquidità" del mercato dei cambi. La banca ha quindi liquidato automaticamente la posizione del cliente, conformemente alle clausole del contratto e-forex da lui accettato. - Il cliente ha contestato questa liquidazione, ritenendo che la banca avrebbe dovuto eseguire il suo ordine "stop-loss" relativo alla vendita della sua posizione a un corso di 1.194. La banca ha intentato un'azione per il pagamento del saldo negativo risultante da questa liquidazione.Legge
- La Corte d'appello ha respinto il ricorso del cliente e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la prova del raggiungimento del corso di 1.194 non fosse fornita e che le clausole del contratto e-forex, in particolare l'articolo 4.13 che prevede che la banca non sia tenuta ad…