Fatti

La procura del Cantone di Svitto ha avviato il 7 novembre 2019 un'indagine penale contro [B.] su denuncia di [A.] per sospetto di costrizione sessuale, esibizionismo e lesioni semplici nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2019 in una camera d'albergo. [B.] ha ammesso di aver toccato [A.] al seno e alla vagina durante gli abbracci.

La procura ha archiviato il procedimento penale con ordinanza di archiviazione del 2 novembre 2020 ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP. Il Tribunale cantonale di Svitto ha respinto con decisione del 10 maggio 2021 il ricorso presentato da [A.] contro l'ordinanza di archiviazione.

[A.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e il rinvio del caso alla procura per il proseguimento dell'inchiesta e l'esercizio dell'azione penale/emissione di un decreto d'accusa.

Legge

Il Tribunale federale afferma che non sono soddisfatte le condizioni per l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. a CPP. La giurisdizione inferiore non ha valutato in modo equilibrato le dichiarazioni della ricorrente e del resistente e ha erroneamente presupposto un chiaro stato di fatto.

In situazioni di "parola contro parola" come nel caso di specie, in cui si contrappongono le dichiarazioni incriminanti della presunta vittima…