Fatti
Tra la banca [B. SA] (banca, convenuta, controparte della richiesta, controparte del ricorso) e la [A.] Ltd. (committente, attrice, richiedente, ricorrente) esisteva un rapporto bancario. Le parti hanno avuto una controversia legale sull'obbligo di restituzione e di rendiconto della banca nei confronti della sua committente, che la committente ha avviato con un'azione presso il Tribunale civile di Basilea Città.
Con sentenza del 4 novembre 2011, il Tribunale d'appello ha obbligato la banca, tra l'altro, a fornire alla committente per i mesi da novembre 2006 a gennaio 2007 un elenco completo e dettagliato di tutte le posizioni patrimoniali (proprie e di terzi) che la banca aveva utilizzato come garanzia per il suo rapporto commerciale con la committente.
Il 18 marzo 2016 la committente ha chiesto al Tribunale civile l'esecuzione di questa sentenza. Con decisione del 31 marzo 2020, il Tribunale d'appello ha obbligato la banca a fornire alla committente, entro 90 giorni dalla notifica della decisione, un elenco completo e dettagliato di tutte le posizioni patrimoniali (proprie e di terzi) che la banca aveva utilizzato come garanzia per il suo rapporto commerciale con la committente (incluse le garanzie derivanti da pegni di terzi a favore della committente).
Legge
Il Tribunale federale afferma che nel procedimento esecutivo è oggetto solo l'esecuzione della sentenza passata in giudicato. Sull'ambito degli obblighi, il tribunale di cognizione ha deciso in modo definitivo nella sentenza di edizione, a cui la committente non può tornare indietro nel procedimento esecutivo.
Solo…