Fatti

Il 19 luglio 2017 il resistente 2 presentò denuncia penale contro la [C. SA] per truffa e falsificazione di documenti. L’addebito riguardava la commercializzazione da parte della [C. SA] di prodotti con la denominazione [D.] , non corrispondenti alla qualità del prodotto originale della [E. GmbH] . Con provvedimento del 12 settembre 2019 la procura del Cantone San Gallo archiviò il procedimento penale nei confronti della [C. SA] .

Il resistente 2 propose ricorso contro il provvedimento di archiviazione il 23 settembre 2019. Tuttavia, il ricorso era incompleto e privo di motivazione. La camera d’accusa del Cantone San Gallo gli concesse quindi una proroga di 19 giorni per integrare il ricorso. Con decisione dell’8 gennaio 2020 la camera d’accusa revocò il provvedimento di archiviazione e rinviò la causa alla procura per un ulteriore esame.

Il CEO della [C. SA] (ricorrente) propose ricorso contro tale decisione nel procedimento penale dinanzi al Tribunale federale. Egli contestò che la camera d’accusa avesse illegittimamente concesso una proroga e avesse quindi erroneamente preso in considerazione il ricorso del resistente 2. Inoltre, la proroga sarebbe stata eccessivamente lunga e avrebbe violato principi processuali fondamentali.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale verifica innanzitutto se il ricorso avverso la decisione interlocutoria della camera d’accusa sia ammissibile. Ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, una decisione interlocutoria può essere impugnata qualora la sua revoca comporti immediatamente una decisione definitiva e ciò consenta di risparmiare un notevole dispendio di tempo o di costi per un ampio procedimento probatorio. Il Tribunale federale ritiene che nel caso di specie ricorrano tali presupposti, poiché la revoca della decisione impugnata ripristinerebbe l’autorità di cosa giudicata del provvedimento di archiviazione originario e impedirebbe un ulteriore procedimento. Un tale procedimento comporterebbe inoltre un notevole dispendio, in particolare poiché il ricorso del resistente 2, se valutato correttamente, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

2. Legittimità della concessione della proroga Il ricorso del resistente 2 del 23 settembre 2019 non soddisfaceva i requisiti dell’art. 385 cpv. 1 CPP, poiché era privo di motivazione. La camera d’accusa gli concesse comunque una proroga di 19 giorni per integrare il ricorso. Il Tribunale federale precisa che una proroga ai sensi dell’art. 385 cpv. 2 CPP può essere concessa solo in caso di errore o di ostacolo non imputabile. Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrevano. Al momento della presentazione del ricorso, il resistente 2 era già assistito da un avvocato e avrebbe avuto sufficiente tempo per motivare il ricorso entro il termine legale di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP). L’asserita assenza dell’avvocato dall’ufficio e il fatto che questi non avesse ancora preso visione degli atti non giustificano una proroga, poiché almeno gli elementi essenziali della motivazione avrebbero potuto essere esposti.

3. Violazione delle norme processuali La concessione della proroga viola…