Fatti
Il ricorrente [A.] è stato dichiarato colpevole dall'Ufficio d'inchiesta di Altstätten con decreto penale del 16 aprile 2020 per più semplici violazioni delle norme sulla circolazione stradale, impedimento di misure per l'accertamento dell'incapacità di guidare, comportamento negligente in caso di incidente e guida di un veicolo non in condizioni di sicurezza e non conforme alle prescrizioni. Dopo che [A.] aveva presentato opposizione al decreto penale, l'Ufficio d'inchiesta di Altstätten ha parzialmente archiviato il procedimento con decisione del 10 settembre 2020.
[A.] ha presentato ricorso contro la decisione di archiviazione. La Camera d'accusa del Cantone di San Gallo ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la decisione di archiviazione nel senso delle considerazioni. Ha incaricato il Pubblico Ministero di correggere di conseguenza la motivazione. Per il resto, ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente sia legittimato a ricorrere. È giunto alla conclusione che il ricorrente in linea di principio non è legittimato a impugnare un'archiviazione del procedimento a suo favore, al fine di ottenere una diversa motivazione giuridica della decisione di archiviazione. Un'eccezione vale solo laddove la motivazione e il dispositivo della decisione di archiviazione equivalgano sostanzialmente a un rimprovero di colpevolezza, senza che sia stata precedentemente fornita la prova legale della colpevolezza e che all'imputato sia stata data l'opportunità di esercitare i suoi diritti di difesa.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato che l'istanza precedente ha obbligato il Pubblico Ministero a cancellare dalla motivazione della decisione di archiviazione la formulazione "comprovato" e il riferimento al decreto penale emesso lo stesso giorno. In questa…