Fatti
I coniugi [A.A.] e [B.A.] (i contribuenti) hanno presentato il 9 maggio 2018 un ricorso al Tribunale delle imposte del Cantone di Zurigo in relazione all'imposta federale diretta, periodo d'imposta 2011. Il rappresentante fiscale, [D.] , è stato incaricato di rappresentare i contribuenti. Il Tribunale delle imposte ha respinto il ricorso il 26 marzo 2019 e ha inviato la decisione il 3 aprile 2019 con posta raccomandata al rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale aveva richiesto la reindirizzamento della posta e si trovava in ferie, per cui la Post CH AG ha restituito la lettera raccomandata al Tribunale delle imposte. I contribuenti sono venuti a conoscenza della decisione solo il 3 giugno 2019 e hanno presentato il 1 luglio 2019 un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il termine di ricorso era iniziato a decorrere il 16 aprile 2019 e era scaduto il 15 maggio 2019. I contribuenti hanno presentato un ricorso al Tribunale federale e hanno chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e la restituzione della causa per una valutazione sostanziale.
Legge
Il Tribunale federale esamina il diritto federale d'ufficio e con cognizione piena. La finzione di notificazione si applica quando un'autorità amministrativa invia un documento per posta raccomandata e la spedizione non viene accettata o ritirata. La notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dopo il tentativo di notificazione non riuscito.
I contribuenti avevano richiesto la reindirizzamento della posta e si trovavano in ferie, per cui la Post CH AG ha restituito la lettera raccomandata al Tribunale delle imposte. Il Tribunale federale ritiene che i contribuenti dovessero aspettarsi la notificazione, poiché erano coinvolti in un rapporto…