Fatti

I genitori non sposati [A.] e [C.] hanno una figlia comune [A.] . Con contratto di mantenimento del 23 ottobre 2007, il padre [C.] si è impegnato a versare mensilmente un assegno di mantenimento alla figlia. Nel luglio 2019, la figlia, rappresentata dalla madre, ha chiesto al Tribunale civile di circondario di Basilea Campagna Est un aumento del mantenimento e l'erogazione di anticipi sulle spese processuali per il procedimento principale e il procedimento cautelare. Il Tribunale civile di circondario ha accolto parzialmente la richiesta e ha obbligato il padre a versare un contributo di mantenimento provvisorio mensile di CHF 1'840.--. Ha tuttavia respinto le richieste di anticipi sulle spese processuali e di gratuito patrocinio.

Contro questa decisione, la figlia ha presentato appello al Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Quest'ultimo ha obbligato il padre a versare alla figlia un anticipo sulle spese processuali di CHF 4'000.-- per il procedimento di appello. Per il resto, ha respinto l'appello.

Contro questa decisione, la figlia si rivolge ora con un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Chiede che il padre sia obbligato a versare un mantenimento provvisorio più elevato e ulteriori anticipi sulle spese processuali.

Legge

Il Tribunale federale entra nel merito del ricorso solo nella misura in cui la figlia lamenta il rifiuto di un anticipo sulle spese processuali per il procedimento principale. Per il resto, respinge il ricorso.

Il Tribunale federale ritiene che la motivazione del Tribunale cantonale per il rigetto dell'anticipo sulle spese processuali per il procedimento principale sia sufficiente. Non vi ravvisa alcuna violazione di diritti costituzionali. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina prevalente, le…