Fatti
Il Tribunale federale si è occupato del ricorso di [A.] contro le decisioni del Tribunale superiore del Cantone di Berna, che avevano respinto la revoca della misura terapeutica stazionaria ordinata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 59 CP e la sua liberazione condizionale dall'esecuzione della misura.
Nel 2013, [A.] è stato condannato dal Tribunale regionale di Berna-Mittelland per vari reati come rapina, estorsione, furto e reati in materia di stupefacenti, e gli è stata ordinata una misura per giovani adulti ai sensi dell'art. 61 CP. Nel 2017, il Tribunale regionale ha revocato questa misura e ha ordinato invece una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP.
Nell'ambito della revisione annuale della misura, i Servizi di vigilanza e di esecuzione del Cantone di Berna (BVD) hanno rifiutato nel maggio 2018 la liberazione condizionale di [A.] dall'esecuzione della misura e la revoca della misura. [A.] ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Berna.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, al momento determinante nella primavera del 2018, il ricorrente presentava ancora un grave disturbo psichico ai sensi dell'art. 59 CP. La corte inferiore ha giustamente ritenuto proporzionato il proseguimento della misura terapeutica stazionaria, in quanto [A.] è stato classificato come autore ad alto rischio di reati contro il patrimonio, di stupefacenti…