Fatti

Il ricorrente [A.] ha chiesto al Tribunale cantonale di Basilea Campagna l'esonero dalle spese procedurali che gli erano state addebitate con decisione del 5 settembre 2017. Il Tribunale cantonale ha respinto la richiesta di esonero dalle spese il 10 settembre 2019, ma ha concesso a [A.] una dilazione per il pagamento delle spese procedurali aperte fino al 31 dicembre 2020.

[A.] ha presentato un ricorso penale contro la decisione del Tribunale cantonale. Ha chiesto che la richiesta di esonero dalle spese sia accolta, che gli venga riconosciuto un indennizzo per la consulenza legale utilizzata e che gli venga riconosciuta una soddisfazione di 5.000 franchi.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi si è potuto entrare. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 425 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), le autorità penali possono differire o ridurre o esonerare dalle spese procedurali tenendo conto della situazione economica della persona tenuta al pagamento. Non esiste un diritto costituzionale all'esonero dalle spese giudiziarie.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'istanza precedente non abbia ecceduto il suo potere discrezionale nella valutazione della richiesta di esonero dalle spese, ritenendo che il ricorrente non avesse sufficientemente dimostrato di non essere in grado di pagare in modo permanente le spese procedurali. L'istanza precedente aveva giustamente considerato che le spese…