Fatti
A [X.] viene rimproverato che con decisione dell'Ufficio della circolazione stradale di Lucerna del 30 agosto 2016 gli siano stati ritirati il libretto di circolazione e le targhe del suo veicolo a motore. Secondo la decisione di ritiro che gli è stata notificata al più tardi il 7 settembre 2016, gli era stato richiesto di consegnare il libretto di circolazione e le targhe entro 30 giorni dalla notifica della decisione. A tale richiesta non ha ottemperato almeno con dolo eventuale a partire dal 10 ottobre 2016. Con decreto penale del 26 luglio 2017, [X.] è stato condannato per la mancata consegna delle targhe ritirate e del libretto di circolazione, nonché per la violazione del regolamento sui rifiuti del Comune di [U.] , a una pena pecuniaria condizionale e a un'ammenda. Nel procedimento di opposizione, il Tribunale distrettuale di Willisau ha condannato [X.] il 21 novembre 2017 per la mancata consegna colposa delle targhe e del libretto di circolazione, nonché per la violazione del regolamento sui rifiuti. Contro questa sentenza, [X.] ha interposto appello. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha accertato il 24 maggio 2018 la giuridicità della dichiarazione di colpevolezza per la violazione del regolamento sui rifiuti. Ha dichiarato [X.] colpevole di mancata consegna colposa delle targhe e del libretto di circolazione nonostante la richiesta delle autorità e lo ha punito con una pena pecuniaria condizionale e un'ammenda.Legge
Il Tribunale federale ritiene infondate le doglianze del ricorrente. La giurisdizione inferiore non ha violato il diritto federale, costituzionale o…