Fatti

- Il ricorrente è stato posto in custodia cautelare il 16 novembre 2018 su richiesta del Pubblico Ministero dal Tribunale delle misure di coercizione del Distretto di Zurigo per pericolo di fuga (art. 221 cpv. 2 CPP). - Il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione di riesame della custodia del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. - Il Tribunale federale annulla parzialmente la decisione impugnata e ordina al Pubblico Ministero di ottenere immediatamente una perizia sommaria sulla prognosi di pericolosità. Se questa non è disponibile entro il 1° marzo 2019, il Pubblico Ministero deve disporre il rilascio del ricorrente con l'adozione di adeguate misure sostitutive.

Legge

- Per l'assunzione del motivo di custodia del pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 CPP è necessaria una prognosi di rischio molto sfavorevole. Non è necessario che la persona sospettata abbia già intrapreso atti concreti per completare il grave reato minacciato. - Quando la valutazione del motivo di custodia dipende in modo determinante dalla prognosi di pericolosità, può essere opportuno ottenere preventivamente dal…