Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale regionale di Berna-Mittelland a una pena detentiva di 11 anni e 7 mesi per omicidio doloso commesso in eccesso di legittima difesa, rissa, aggressione e violazioni della legge sulle armi. In seguito all'appello dell'imputato e all'appello incidentale del querelante privato [A.A.] , il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha riconosciuto [X.] colpevole di omicidio doloso commesso in eccesso di legittima difesa, rissa e aggressione, condannandolo a una pena detentiva di 8 anni e a una multa di 106 aliquote giornaliere.

[X.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e il suo proscioglimento completo. In subordine, chiede di essere condannato, con scomputo della carcerazione preventiva di 326 giorni, a una pena detentiva parzialmente sospesa di massimo 3 anni per il reato di omicidio e a una multa parzialmente sospesa di massimo 240 aliquote giornaliere per gli altri reati. In via ulteriormente subordinata, chiede il rinvio della causa all'istanza precedente per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, nella misura in cui vi era luogo a entrare nel merito. Ha annullato la sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Berna e rinviato la causa all'istanza precedente per un corretto svolgimento dell'udienza di appello.

Il Tribunale federale ha motivato tale decisione affermando che l'istanza precedente non aveva interrogato il ricorrente né sulla sua persona né sulla questione nell'udienza di appello orale. Ciò costituiva una violazione sostanziale delle norme procedurali, indipendentemente dal fatto che il ricorrente fosse stato più volte interrogato nel procedimento istruttorio e ampiamente interrogato sulla sua persona e sulla questione nel procedimento di primo…