Fatti

Il ricorrente [A.] è stato perseguito penalmente dalla Procura pubblica di Basilea Campagna per gravi violazioni della legge sugli stupefacenti. Nell'ambito di tale procedimento sono state complessivamente ordinate 23 misure di sorveglianza segrete e autorizzate dal Tribunale delle misure coercitive del Cantone di Basilea Campagna. [A.] ha presentato ricorso contro tali ordinanze e autorizzazioni presso il Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Tuttavia, il Tribunale cantonale non è entrato nel merito del ricorso, in quanto non soddisfaceva i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 1 CPP.

Contro la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale, [A.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della decisione e il rinvio della causa al Tribunale cantonale per una valutazione nel merito. In via subordinata, ha chiesto l'accoglimento delle richieste di diritto materiale presentate nel procedimento di prima istanza.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi era da entrare in materia. Ha affermato che il ricorso del ricorrente al Tribunale cantonale non soddisfaceva i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 cpv. 1 CPP. Il ricorrente aveva sollevato soltanto reclami generici, senza entrare concretamente nelle decisioni impugnate e nelle loro considerazioni, o senza dimostrare in che modo queste fossero errate.

Il Tribunale federale ha anche negato che il Tribunale…