Fatti

Il Tribunale federale riunisce due procedimenti, in quanto sono strettamente connessi dal punto di vista materiale. Originariamente, la Procura pubblica di Basilea Città aveva sporto atto d'accusa contro il ricorrente 1 per incendio doloso o per causazione colposa di un incendio. Tuttavia, il Tribunale penale di Basilea Città ha rinviato l'atto d'accusa alla Procura pubblica per esaminare se l'incendio potesse essere stato appiccato con il consenso del ricorrente 2 e quindi integrare gli estremi del reato di frode (assicurativa). Di conseguenza, la Procura pubblica ha sporto atto d'accusa contro il ricorrente 1 e il ricorrente 2 per truffa a danno della compagnia assicurativa [A.] .

Legge

Il Tribunale federale ritiene legittimo il rinvio dell'atto d'accusa da parte del Tribunale penale di Basilea Città ai sensi dell'art. 333 cpv. 1 CPP. Il tribunale ha il diritto di rinviare l'atto d'accusa per l'esame di un altro reato, se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero integrare un altro reato. Non si può dedurre un vincolo del tribunale al precedente atto d'accusa, successivamente modificato, dall'art. 350 cpv. 1 CPP.

Tuttavia, il ricorso del ricorrente 2 si rivela fondato. Il Tribunale penale di Basilea Città si era già fatto un'idea della possibile colpevolezza del ricorrente 2 nella decisione di rinvio del 23 settembre 2013, senza che nei suoi confronti fosse…