Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per accesso non autorizzato a un sistema informatico. Tuttavia, il Tribunale cantonale di Zurigo ha sospeso il procedimento penale contro di lui a causa di una violazione del principio di accusa. Di conseguenza, [X.] è stato obbligato a pagare un indennizzo processuale alla controparte [A. AG] per l'intero procedimento di primo grado.
[X.] ha presentato ricorso contro questa decisione sulle spese al Tribunale federale. Ha sostenuto che solo la controparte 2 aveva presentato una denuncia penale e quindi era responsabile dell'avvio del procedimento. Inoltre, i presunti diritti della personalità violati sarebbero diritti strettamente personali che non potrebbero essere fatti valere da una società.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, sebbene il comportamento del ricorrente avesse potenzialmente causato l'avvio del procedimento penale, in quanto aveva suscitato il sospetto di un reato, non sussisteva tuttavia un nesso di causalità adeguato tra tale comportamento e le spese del presente procedimento penale, in quanto solo la controparte 2 aveva presentato una…