Fatti
In questo caso si trattava della questione della tempestività del ricorso presentato da [A.] contro la decisione di soppressione della rendita dell'ufficio AI del Cantone di San Gallo del 9 maggio 2014. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo non è entrato nel merito del ricorso per mancato rispetto del termine. [A.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione di non entrata in materia e l'ordine al Tribunale delle assicurazioni di entrare nel merito del rimedio giuridico tempestivamente presentato.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha constatato che la decisione di soppressione della rendita del 9 maggio 2014 è stata notificata al rappresentante legale di [A.] alle ore 6:13 del 10 maggio 2014 nella sua casella postale. Di conseguenza, il termine di 30 giorni per presentare ricorso ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere l'11 maggio 2014 ed è scaduto il 10 giugno 2014. Poiché il ricorso è stato presentato solo l'11 giugno 2014, era in ritardo di un giorno.
Il Tribunale federale ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo cui la decisione sarebbe giunta nella sua casella postale solo lunedì 12 maggio 2014. Ha affermato che per l'inizio del termine di ricorso è determinante il…