Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato dal tribunale penale e dal tribunale superiore del Cantone di Zugo per diffamazione nei confronti della società di gestione patrimoniale [Y.] S.A. [X.] aveva espresso a una giornalista il sospetto che "non tutto fosse andato correttamente" presso [Y.] S.A. e che ci fosse il sospetto di "front running". Il Tribunale federale ha confermato la condanna.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la dichiarazione del ricorrente, considerato un esperto nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, sospettava la querelante [Y.] S.A. di "front running" e costituiva quindi un "comportamento disonorante" ai sensi dell'art. 173 CP. Ciò era idoneo a danneggiare la reputazione o la reputazione della società di gestione patrimoniale.
Il Tribunale federale ha ritenuto che la prova della verità non fosse stata fornita, in quanto il ricorrente non era stato in grado di dimostrare la sua interpretazione delle norme deontologiche…