Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [X.] , rappresentata dall'avvocato Kenad Melunovic
  • Ricorsa: Procura generale del Cantone di Soletta
  • Ricorso: [Y.] , rappresentato dall'avvocato Dr. Corinne Saner

Fatti:

[X.] ha denunciato [Y.] l'11 aprile 2012 presso la polizia cantonale di Soletta per molestie sessuali, eventualmente per costrizione sessuale. Il 4 maggio 2012 ha sporto denuncia per costrizione sessuale e tentativo di stupro presso la procura del Cantone di Soletta. La procura ha aperto un'inchiesta penale contro [Y.] il 14 maggio 2012.

Con ordinanza penale del 30 agosto 2012, la procura ha condannato [Y.] per molestie sessuali e ha inflitto una multa di Fr. 500.--. [X.] ha presentato opposizione contro l'ordinanza penale. La procura ha parzialmente archiviato il procedimento per costrizione sessuale e tentativo di stupro il 15 febbraio 2013 e ha ordinato di continuare il procedimento per molestie sessuali. [X.] ha presentato ricorso contro la decisione di archiviazione parziale, che il tribunale superiore del Cantone di Soletta ha respinto il 5 giugno 2013.

Oggetto:

Il ricorso riguarda l'archiviazione parziale del procedimento per costrizione sessuale e tentativo di stupro nonché l'applicazione dell'art. 319 cpv. 1 CPP.

Legge

Il tribunale di primo grado ha confermato l'archiviazione parziale del procedimento per costrizione sessuale e tentativo di stupro, sostenendo che mancava l'intensità necessaria di coercizione ai sensi dell'art. 189 e dell'art. 190 CP. La ricorrente non era stata resa incapace di resistenza, motivo per cui una condanna per costrizione sessuale e tentativo di stupro era meno probabile di un'assoluzione.

La ricorrente ha sostenuto che la decisione di archiviazione parziale e l'ordinanza penale si basavano sullo stesso fatto e che l'archiviazione della persecuzione di singoli reati, che stanno in concorso ideale improprio tra loro, era inammissibile.

Il Tribunale federale ha rilevato che la decisione…