Fatti
Il ricorrente [X.] è stato perseguito penalmente dalla Procura di Winterthur/Unterland per gravi violazioni della legge sugli stupefacenti. Il 29 novembre 2012 è stato arrestato e il 30 novembre 2012 il Tribunale delle misure coercitive del Tribunale distrettuale di Bülach lo ha posto in detenzione preventiva. Il 16 gennaio 2013 la Procura ha autorizzato l'inizio anticipato dell'esecuzione della pena. Il 12 luglio 2013 il ricorrente ha presentato una richiesta di dimissione dall'esecuzione anticipata della pena, che la Procura ha trasmesso al Tribunale delle misure coercitive il 17 luglio 2013. Quest'ultimo ha respinto la richiesta il 26 luglio 2013. Contro la decisione del Tribunale superiore del 14 agosto 2013, che ha respinto anche il ricorso del ricorrente, quest'ultimo si è rivolto al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se la Procura avesse rispettato il termine di tre giorni per trasmettere la richiesta di dimissione dalla detenzione al Tribunale delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 228 cpv. 2 CPP. È giunto alla conclusione che la Procura aveva elaborato e trasmesso la richiesta entro il termine legale. Il calcolo del termine in giorni lavorativi e non in giorni di calendario è conforme alle prescrizioni di legge.
Inoltre, il Tribunale federale ha confermato che il grave sospetto di un crimine ai sensi dell'art. 221 cpv. 1…