Fatti

Il Tribunale federale ha deciso in un caso in cui una società svizzera ([X. AG] , ricorrente) aveva citato in giudizio un tedesco ([A.] , controparte) per violazione della personalità e concorrenza sleale. Il controparte aveva definito la ricorrente sul suo sito web come "truffatrice di rubrica degli indirizzi", "mafia della rubrica degli indirizzi", "estorsore di firme", "imbroglione" e "truffatore".

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le espressioni utilizzate dal controparte, nel contesto complessivo del suo sito web, non possono essere considerate inutilmente offensive o false. Le accuse corrispondono sostanzialmente al comportamento della ricorrente, che ha ingannato i clienti con le sue pratiche commerciali.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, nel valutare se un'affermazione sia sleale o violi la personalità, è necessario considerare il contesto complessivo. Ciò che conta è come il lettore medio comprende le affermazioni nel contesto. Anche se le espressioni utilizzate dal controparte sembrano sensazionalistiche, corrispondono al comportamento della ricorrente e pertanto non sono sproporzionate o inutilmente offensive.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della ricorrente, in…