Fatti
In questo caso si trattava di un divieto di comunicazione imposto dalla Procura federale svizzera nei confronti di una banca nell'ambito di un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro. La banca aveva presentato ricorso contro questo divieto, che è stato accolto dal Tribunale penale federale. Successivamente, la Procura federale ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la prosecuzione del divieto di comunicazione fosse incostituzionale, in quanto rappresentava una grave ingerenza nella libertà economica e di comunicazione della banca e non vi era una base legale sufficiente. Sebbene un divieto temporaneo di informazione nei confronti delle banche possa essere in linea di principio ammissibile per non compromettere le indagini, nel caso di specie la misura coercitiva era già in vigore da quasi un anno, senza limitazione temporale o revoca da parte della Procura federale. Tuttavia, un divieto di informazione penalmente sanzionato e senza limiti di tempo richiede una base legale formale esplicita, che qui non sussisteva.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, sebbene il diritto processuale penale svizzero non preveda un sistema esaustivo di misure coercitive processuali e i divieti di informazione nei confronti delle banche possano essere in linea di principio ammissibili per non compromettere le indagini, una tale misura coercitiva deve essere proporzionata, il che nel caso di specie non era soddisfatto.
Il Tribunale federale ha ritenuto che…