Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato per vari reati negli anni 1997-1999. Successivamente ha presentato una richiesta di revisione delle decisioni passate in giudicato e ha chiesto l'ammissione alla difesa d'ufficio per il procedimento di revisione. Il Dipartimento cantonale di giustizia e polizia ha respinto tale richiesta, decisione impugnata dal ricorrente presso il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.
Con ricorso di diritto pubblico, X. ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo per violazione del diritto alla difesa d'ufficio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 6 n. 3 lett. c CEDU). Ha inoltre chiesto che il Tribunale amministrativo fosse obbligato ad ammettere la sua difesa d'ufficio per i procedimenti di revisione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi è entrato in materia. Ha affermato che la decisione impugnata del Tribunale amministrativo era una decisione incidentale cantonale di ultima istanza, impugnabile con ricorso di diritto pubblico in quanto poteva causare un pregiudizio irreparabile.
Il Tribunale federale ha dichiarato che per i ricorsi di diritto pubblico per il rifiuto del patrocinio gratuito o della difesa d'ufficio non vale l'eccezione alla natura cassatoria del ricorso. Pertanto, non poteva ordinare all'autorità cantonale di assegnare un…