Fatti

La causa riguarda la restituzione di una somma di denaro pagata per errore. Il notaio X. doveva pagare una somma di 277'003 fr. 15 agli eredi di A., di cui 138'501 fr. 55 dovevano essere pagati a ciascuno dei due eredi, B. e C. A causa di un errore del notaio, [C.] ricevette l'intera somma. Quando il notaio si accorse dell'errore, chiese a [C.] la restituzione della somma di 138'501 fr. 55, che [C.] rifiutò.

Il notaio presentò quindi una domanda di restituzione dinanzi al Tribunale di prima istanza del Cantone di Ginevra, che condannò [C.] a restituire la somma. [C.] presentò appello, che fu respinto dalla Corte di giustizia. [C.] presentò quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale doveva decidere se il semplice rifiuto di restituire una somma di denaro pagata per errore costituisce un'"utilizzazione" ai sensi dell'art. 141bis CP. La corte inferiore aveva affermato che [C.] aveva effettuato un'"utilizzazione" della somma di denaro a proprio favore, rifiutando di restituirla e invocando la prescrizione.

Tuttavia, il Tribunale federale non condivise questo argomento. Sostenne che il rifiuto di restituire la somma di denaro non costituisce un'"utilizzazione" ai sensi dell'art. 141bis CP, poiché ciò sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà del diritto penale. Questo principio…