Fatti

In questo caso si trattava della nomina di periti giudiziari da parte del sostituto della Giudice Istruttrice Federale in un procedimento penale contro [N.], [F.], [K.] e [H.] per vari reati. In precedenza, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria, il Ministero Pubblico Federale aveva nominato tre ispettori dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni come periti. Successivamente, il sostituto della Giudice Istruttrice aveva nominato gli stessi tre ispettori come periti giudiziari per la fase istruttoria.

I ricorrenti [N.], [F.], [K.] e [H.] hanno chiesto l'annullamento di questa nomina, in quanto gli ispettori avevano già precedentemente svolto attività nell'ambito delle indagini del Ministero Pubblico Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha accolto i ricorsi. Ha affermato che i periti chiamati dal Ministero Pubblico Federale nell'ambito delle indagini avevano già agito in un'altra veste e pertanto, ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. b LTF, non potevano più essere nominati come periti giudiziari ai sensi degli art. 91 e segg. CPP.

Il Tribunale Federale ha sottolineato che il Ministero Pubblico Federale e il Giudice Istruttore rappresentano due fasi procedurali chiaramente distinte. Gli specialisti chiamati dal Ministero Pubblico Federale avevano lo status di organi o di persone ausiliarie del Ministero Pubblico Federale e erano sottoposti alla sua direzione o…