Fatti
La B. GmbH (società intimata) è una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale di CHF 20'000.- è suddiviso in 20 quote sociali del valore nominale di CHF 1'000.- ciascuna. A. (ricorrente) detiene 9 quote sociali (pari al 45% del capitale sociale). Gli altri soci sono C. (1 quota sociale) e l'amministratore D. (10 quote sociali). Il 20 gennaio 2020, A. ha depositato un'azione di recesso presso il tribunale distrettuale di Arbon, chiedendo di essere autorizzato a recedere dalla società per il valore reale della sua partecipazione, fissato dal tribunale in almeno CHF 4'500.-. Il tribunale distrettuale ha respinto la domanda. A. ha interposto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale cantonale del Canton Turgovia, che ha anch'esso respinto il ricorso. Il Tribunale federale respinge il ricorso civile presentato da A.Legge
1. La questione controversa e determinante è come il diritto di recesso (art. 822 CO) di un socio che detiene più del 35% del capitale sociale si concili con le norme sull'acquisto da parte della società delle proprie quote sociali, in particolare il limite del 35% (art. 783 cpv. 2 CO). 2. Con la revisione del diritto delle Sàrl entrata in vigore il 1° gennaio 2008, il legislatore ha introdotto disposizioni sul diritto di recesso e di esclusione dei soci, nonché sull'indennizzo del socio recedente (art. 822 a 825a CO). 3. Le istanze inferiori hanno ammesso l'esistenza di un giusto motivo di recesso ai sensi dell'art. 822 cpv. 1 CO, ma hanno ritenuto che il recesso del ricorrente non fosse realizzabile in modo conforme al diritto, in quanto ciò avrebbe portato la società a detenere quote sociali proprie di valore nominale superiore al 35% del capitale sociale, il che è vietato dall'art. 783 cpv. 2 CO. 4. Il ricorrente sostiene che il diritto di recesso per giusti motivi è un diritto imperativo e inalienabile di ogni socio, non legato a una determinata percentuale di partecipazione. La ricerca di un successore o la riduzione del capitale sociale sarebbe una questione relativa all'indennizzo ai sensi dell'art. 825a CO. 5. La dottrina non ha ancora fornito una soluzione a questo problema. Alcuni autori propongono di conferire al tribunale la competenza di fissare un termine alla società per riacquistare le quote sociali del socio che vuole recedere e, in mancanza, di ordinare la liquidazione della società. 6. 6.1 Fissando il limite del 35% del capitale sociale per l'acquisto da parte della società delle proprie quote sociali (art. 783 cpv. 2 CO), il legislatore ha cercato di…