Fatti
Il 13 aprile 2015, B. (attore, resistente al ricorso) ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Willisau una domanda parziale contro la A. Assicurazioni SA (convenuta, ricorrente) per un valore della controversia massimo di Fr. 30'000.-. La convenuta ha quindi proposto una domanda riconvenzionale di accertamento negativo, il cui valore della controversia avrebbe richiesto il procedimento ordinario.
Il Tribunale distrettuale e il Tribunale cantonale di Lucerna non sono entrati nel merito della domanda riconvenzionale, in quanto il suo valore della controversia superava i limiti del procedimento semplificato. La ricorrente A. Assicurazioni SA ha contestato tale decisione come contraria al diritto federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e ha deciso che si deve entrare nel merito della domanda riconvenzionale. Ha argomentato che, sebbene l'art. 224 cpv. 1 CPC impedisca in linea di principio alla parte convenuta di proporre nel procedimento semplificato una domanda riconvenzionale con un valore della controversia superiore a Fr. 30'000.-, questa eccezione non si applica al caso in cui la parte convenuta propone, in reazione a una vera domanda parziale, una domanda riconvenzionale di accertamento negativo, anche se il suo valore della controversia comporta l'applicabilità del procedimento ordinario.
Il Tribunale federale ha motivato tale decisione affermando che la domanda riconvenzionale di accertamento negativo non è una normale domanda…