Fatti

LNA vicenda concerne X., ex insegnante di tennis divenuto gestore patrimoniale, e Y., titolare della società di gestione Z. Finance. Tra LNA fine del 1987 e maggio 1990, X. ha indotto diversi clienti a conferire fondi a Z. Finance, per un totale di 1,9 milioni di franchi (1,6 milioni dopo detrazioni). Questi fondi, depositati su un unico conto, sono stati utilizzati per operazioni speculative sui mercati delle opzioni e dei « futures », nonostante le istruzioni restrittive dei clienti. X., che conosceva il contenuto dei contratti, ha impartito ordini speculativi massicci tra aprile e maggio 1990, causando perdite per 800.000 franchi. Y. ha prelevato 500.000 franchi per fini personali e 200.000 franchi a titolo di commissioni e spese di gestione, dissipando così l’intero patrimonio dei clienti.

LNA Corte correzionale con giuria del Canton Ginevra ha condannato Y. per abuso di fiducia qualificato (prelievo indebito di 500.000 franchi) e gestione infedele (perdite di 800.000 franchi derivanti da operazioni speculative contrarie agli interessi e alle istruzioni dei clienti). X. è stato riconosciuto colpevole di complicità in gestione infedele, poiché LNA corte ha ritenuto che non fosse un semplice dipendente, ma un partner attivo, consapevole dei rischi assunti e agito con piena cognizione di causa. X. ha beneficiato di una riduzione della pena per aver agito sotto l’influenza di Y. ed è stato condannato a 4 mesi di reclusione con LNA condizionale. Y. ha subito 24 mesi di reclusione in contumacia.

LNA Corte di cassazione del Canton Ginevra ha respinto il ricorso di X. avverso tale condanna. X. ha quindi proposto ricorso per nullità dinanzi al Tribunale federale, contestando LNA propria condanna per complicità in gestione infedele con dolo eventuale, adducendo una violazione del diritto federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se ricorressero i presupposti della gestione infedele (Art. 159 cpv. 1 CP) per l’autore principale (Y.) e se X. potesse essere riconosciuto complice di tale reato. L’Art. 159 cpv. 1 CP richiede quattro elementi cumulativi: (1) una posizione di gestore, (2) una violazione di un obbligo inerente a tale gestione, (3) un pregiudizio derivante da tale violazione, e (4) un’intenzione delittuosa (incluso il dolo eventuale).

Nel caso di specie, LNA corte cantonale ha ritenuto che Y., in qualità di gestore patrimoniale, disponeva di un’autonomia sufficiente per gestire i fondi dei clienti, soddisfacendo così LNA condizione della posizione di gestore. Le operazioni speculative massicce e contrarie alle istruzioni dei clienti costituivano una violazione del suo dovere di prudenza e gestione, cagionando un pregiudizio accertato (perdita totale dei fondi). Per quanto concerne l’intenzione, LNA corte ha stimato che Y. avesse agito con dolo eventuale: conosceva i rischi delle operazioni speculative e se ne è accontentato, accettando LNA possibile realizzazione delle perdite.

Per X., LNA questione verteva sulla sua complicità (Art. 25 CP) alla gestione infedele. LNA corte cantonale ha considerato che X., pur non essendo un semplice dipendente, rivestiva una posizione di partner attivo, partecipando…