Fatti

Il fondo n. 290 di proprietà di A.C. e B.C. a Teufen è edificato con una casa d'abitazione ed è accessibile tramite un sentiero pedonale e scale dalla via Egglistrasse. Da circa 100 anni i proprietari hanno potuto utilizzare l'accesso attraverso le particelle n. 292 e 1937, anche se non era registrato alcun diritto di passaggio nel registro fondiario. Nel 2013 la proprietaria D. di tali particelle ha loro vietato di continuare a utilizzare l'accesso.

A.C. e B.C. hanno quindi presentato al Consiglio comunale di Teufen una richiesta di comproprietà dell'accesso esistente, che è stata respinta. Tuttavia, il Dipartimento delle costruzioni e dell'ambiente ha accolto il loro ricorso e ordinato l'annotazione della comproprietà nel registro fondiario. Contro questa decisione, D. ha presentato reclamo al Tribunale superiore, che il 25 marzo 2015 ha effettuato un sopralluogo e lo stesso giorno ha accolto il reclamo.

Contro la decisione del Tribunale superiore, A.C. e B.C. hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale rileva che, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto di essere ascoltate. Ciò comprende il diritto di esprimersi sui risultati di un sopralluogo, se questi sono rilevanti per la decisione.

Nel caso in esame, ai ricorrenti non è stata data l'opportunità di esprimersi sui risultati del sopralluogo del Tribunale superiore. Sebbene sia stata realizzata un'ampia documentazione fotografica, questa è stata…