Fatti

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) accertò con provvedimento del 30 agosto 2013 che la Banca X. SA (in seguito: X. Administration SA) aveva gravemente violato le disposizioni di vigilanza in materia di attività transfrontaliera con clienti statunitensi a partire dal 2008. Tale provvedimento rimase inoppugnato. Contro il CEO della banca in carica tra il 2008 e novembre 2012, il ricorrente A., la FINMA avviò il 30 settembre 2013 un procedimento amministrativo. Con provvedimento del 4 luglio 2014, la FINMA vietò ad A. di esercitare una posizione dirigenziale presso un soggetto vigilato per la durata di due anni (divieto professionale, art. 33 LFINMA). Inoltre, fu stabilita la necessità di autorizzazione per la divulgazione di informazioni dal procedimento e una minaccia sanzionatoria in caso di inosservanza. Le spese di procedimento pari a CHF 30'000.– furono poste a carico di A.

A. propose ricorso contro il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza parziale del 29 giugno 2015 respinse il ricorso avverso il divieto professionale e le spese di procedimento. Contro tale sentenza parziale, A. presentò un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza parziale e la declaratoria dell’assenza di gravi violazioni delle disposizioni di vigilanza.

Legge

Il Tribunale federale esaminò in primo luogo se il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto sussistente una grave violazione delle disposizioni di vigilanza da parte della banca, senza peraltro statuire in via vincolante tale questione nel procedimento avverso il ricorrente. Chiarì che un provvedimento nei confronti della banca non costituisce automaticamente una pregiudiziale per un divieto professionale diretto all’amministratore delegato, poiché non sussiste identità delle parti e il giudicato sostanziale opera solo inter partes. Il giudice di primo grado non aveva tuttavia esaminato in modo esaustivo le contestazioni del ricorrente secondo cui la banca non avrebbe commesso gravi violazioni degli obblighi. In particolare, erano stati indebitamente respinti i mezzi istruttori, ad esempio l’audizione di rappresentanti della FINMA. Tale condotta violava l’obbligo di considerare le deduzioni rilevanti ai fini del diritto (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 49 lett. a PA) e comportava una denegazione di giustizia formale.

Per quanto concerne i requisiti di motivazione di un divieto professionale in caso di omissioni, il Tribunale sottolineò che una grave violazione degli obblighi da parte di omissione sussiste solo se vi era un obbligo specifico di agire, che, nonostante la riconoscibilità dei rischi, non fu adempiuto. Il giudice di primo grado aveva violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 61 PA non avendo esposto in dettaglio quali specifiche disposizioni di vigilanza il ricorrente avrebbe violato. Un generico riferimento a mancate analisi dei rischi non era sufficiente, in particolare poiché l’applicazione del diritto straniero (in questo caso, il diritto fiscale statunitense) non rientra nei compiti della FINMA (art. 6 LFINMA).

In merito al divieto di autoincriminazione (nemo tenetur), il Tribunale federale affermò che il divieto professionale ai sensi dell’art. 33 LFINMA non costituisce un’accusa penale ai sensi…