Fatti
Il presente caso oppone la X. SA alla Z. SA nell'ambito di un ricorso in materia civile. Il tribunale cantonale ha rifiutato di prendere in considerazione una lettera del 30 aprile 2010 indirizzata dal consulente della Z. SA al consulente della X. SA, in quanto tale lettera, sebbene oscurata, conteneva proposte transattive riservate e costituiva quindi un mezzo di prova illecito ai sensi dell'art. 152 cpv. 2 CPC.
La X. SA ha fatto ricorso contro questa decisione, sostenendo che la parte non oscurata della lettera conteneva solo una rinuncia unilaterale e incondizionata alla prescrizione, senza alcun legame con le altre proposte transattive, e che quindi tale rinuncia non poteva essere considerata riservata.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, anche se oscurata, la lettera del 30 aprile 2010 non potesse essere prodotta in tribunale, in quanto conteneva manifestamente proposte transattive riservate, protette dall'art. 12 lett. a LLCA.
Infatti, la dichiarazione della parte intimata relativa alla rinuncia alla prescrizione non poteva essere interpretata come una rinuncia unilaterale e incondizionata, ma doveva essere considerata come un'offerta inserita tra le altre proposte transattive oscurate, e…