Fatti
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha dichiarato X. colpevole di truffa professionale in procedura abbreviata il 6 novembre 2014 e l'ha condannata a una pena detentiva condizionale di 24 mesi e a una multa incondizionata. X. ha presentato una richiesta di revisione al Tribunale cantonale di Zurigo il 9 dicembre 2015, che il Tribunale cantonale non ha accolto il 13 aprile 2016. X. ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la revisione di una sentenza pronunciata in procedura abbreviata sulla base di nuovi fatti e mezzi di prova ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP non è ammissibile. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore, espressa nel messaggio e nei dibattiti parlamentari.
Tuttavia, la revisione è ammissibile se vi è stata un'influenza punibile sulla procedura abbreviata (art. 410 cpv. 1 lett. c CPP) o gravi vizi della…