Fatti
Il caso riguarda un'azione civile in cui la parte convenuta, la Y. AG, ha richiesto la presenza personale della ricorrente all'udienza di conciliazione. Tuttavia, la ricorrente non è comparsa personalmente, ma è stata rappresentata da un collaboratore e da un avvocato.
Il Tribunale federale ha dovuto valutare se la mancata comparizione della ricorrente all'udienza di conciliazione fosse ammissibile ai sensi dell'art. 204 cpv. 1 CPC o se ciò avrebbe comportato l'invalidità dell'autorizzazione a proporre la causa.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'obbligo di comparire personalmente all'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 204 cpv. 1 CPC si applica anche alle persone giuridiche. La sola rappresentanza da parte di un avvocato non soddisfa i requisiti della disposizione.
Poiché la ricorrente non è comparsa all'udienza di conciliazione né personalmente né tramite una persona autorizzata a stare in giudizio con potere di…