Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda un caso di incidente stradale che ha causato danni fisici alla vittima. I principali elementi di fatto sono i seguenti: - Il 1° febbraio 1995, B. ha tamponato con il suo veicolo la parte posteriore del veicolo guidato da A. (la richiedente), fermo davanti a un passaggio pedonale nella città di Zugo. - A. ha subito una distorsione della colonna vertebrale a seguito della collisione. - A. ha richiesto all'assicurazione RC di B. (la convenuta) il pagamento di un risarcimento danni di 1'303'747.90 CHF. - Il tribunale cantonale ha condannato la convenuta a pagare ad A. 1'287'673 CHF, con interessi. - In appello, il tribunale superiore ha ridotto il credito di A. del 20% a causa della sua predisposizione costituzionale. - La convenuta ha fatto ricorso contro questa decisione al Tribunale federale, che l'ha parzialmente accolta.Legge
Sul piano giuridico, il Tribunale federale ha ritenuto i seguenti elementi principali: 1. La predisposizione costituzionale della vittima deve essere presa in considerazione sia nel calcolo del danno (art. 42 CO), sia nella determinazione del risarcimento danni (art. 44 CO). Nel caso di specie, la predisposizione della richiedente ha aggravato le conseguenze dell'incidente, per cui era opportuno considerarla nell'ambito dell'art. 44 CO. Il tribunale cantonale ha ridotto il credito del 20%, il che non è contrario al diritto federale. 2. Le prestazioni dell'assicurazione invalidità devono essere imputate sulle…