Fatti
Il Tribunale federale ha dovuto decidere su un ricorso amministrativo contro una decisione del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Le autorità italiane di perseguimento penale avevano presentato una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera per ottenere informazioni su un conto bancario a Zurigo. Il titolare del conto era una società sciolta e la persona beneficiaria economicamente interessata ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore.
I ricorrenti hanno sostenuto che il procedimento penale italiano violava disposizioni del codice di procedura penale italiano e che l'assistenza giudiziaria avrebbe portato a un'erosione del segreto bancario svizzero.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la legittimazione della persona beneficiaria economicamente interessata a presentare un ricorso amministrativo. Ha concluso che la persona beneficiaria economicamente interessata è legittimata se la persona giuridica che figura come titolare del conto non esiste più e quindi non può più presentare ricorso.
Poi, il Tribunale federale ha esaminato se il procedimento penale italiano violava disposizioni del codice di procedura penale italiano. Ha concluso che l'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata se il procedimento penale all'estero viola il diritto processuale penale straniero applicabile, a meno che la violazione del diritto processuale penale straniero…